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Sez. 1, Sentenza n. 2338 del 21/03/1990 (Rv. 466099 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE DEL PREFETTO - OPPOSIZIONE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - DEL PREFETTO MEDESIMO - SUSSISTENZA - DEL MINISTERO DELL'INTERNO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466099-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE DEL PREFETTO - OPPOSIZIONE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - DEL PREFETTO MEDESIMO - SUSSISTENZA - DEL MINISTERO DELL'INTERNO - ESCLUSIONE.*

Nel giudizio di opposizione all'ordinanza del prefetto di irrogazione di sanzione pecuniaria per violazione delle norme depenalizzate del codice della strada, promosso ai sensi dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, legittimato a contraddire è il prefetto e non anche il ministero dell'interno, in quanto il citato art. 23 prevede espressamente che l'atto di opposizione è notificato all'autorità che ha emesso l'ordinanza, che, pur organo periferico dell'amministrazione statale, agisce in virtù di una specifica autonomia funzionale. (Conf 4444/89, mass n 463987; (Conf 2636/89, mass n 422936; (Conf 1581/89, mass n 462368).*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)