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Sez. 2, Sentenza n. 2275 del 07/07/1972 (Rv. 359614 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - RAPPORTO D'IMPIEGO - NOZIONE - PRESTAZIONI DELL'OPERAIO NON ESCLUSIVAMENTE MANUALI OD INVOLGENTI CONTROLLO SUGLI ALTRI OPERAI IN ORDINE AGLI ASPETTI ESECUTIVI DEL LAVORO - RAPPORTO IMPIEGATIZIO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359614-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - RAPPORTO D'IMPIEGO - NOZIONE - PRESTAZIONI DELL'OPERAIO NON ESCLUSIVAMENTE MANUALI OD INVOLGENTI CONTROLLO SUGLI ALTRI OPERAI IN ORDINE AGLI ASPETTI ESECUTIVI DEL LAVORO - RAPPORTO IMPIEGATIZIO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Il rapporto di impiego comporta l'esplicazione continuativa e sistematica di un'attivita, di concetto o di ordine, che serva a sostituire, a integrare o comunque a coadiuvare quella dell'imprenditore nelle sue mansioni di organizzazione e controllo, per il raggiungimento delle finalita dell'impresa. Le prestazioni dell'operaio non si mutano in impiegatizie sol perche non siano esclusivamente manuali od anche perche involgano un qualche compito di sorveglianza o di controllo sugli altri operai in ordine agli aspetti meramente esecutivi del lavoro; e cio sia perche l'operaio non puo considerarsi un essere inintelligente e privo di certe elementari cognizioni, legate strettamente e necessarie alla sua prestazione, senza le quali questa non potrebbe svolgersi, e sia perche, in caso di prestazioni a carattere promiscuo, per qualificare il rapporto come d'impiego o no, occorre aver riguardo alla natura delle funzioni prevalenti che il lavoratore spiega. (V 1403'1967 mass n 328024; 1802'1957).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)