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Sez. 1, Sentenza n. 24432 del 21/11/2011 (Rv. 620596 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Ammissione al passivo - Anteriorità del credito - Eccezione in senso stretto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620596-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, l'anteriorità del credito di cui si chieda l'ammissione al passivo, essendo un elemento costitutivo del diritto di partecipare al concorso e, quindi, alla distribuzione dell'attivo, non forma oggetto di eccezione in senso stretto riservata alla sola iniziativa di parte, ossia del curatore o dei creditori concorrenti. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che correttamente il tribunale aveva rigettato la domanda muovendo, implicitamente, dalla rilevabilità d'ufficio della carenza dell'anteriorità del credito).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)