Sez. 1, Sentenza n. 21251 del 14/10/2010 (Rv. 614591 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - IN GENERE | Stato passivo - Non ammissione di un credito - Ragioni - Difetto di prova scritta ex art. 2704 cod. civ. - Giudizio di opposizione - Contumacia del curatore - Rilievo probatorio - Modifica dell'onere della prova - Esclusione - Valutabilità in concorso con altri elementi - Ammissibilità - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - IN GENERE
La contumacia del convenuto (nella specie, curatore fallimentare), non assume alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, ma può concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice, in quanto, di per sé sola considerata, essa non introduce deroghe al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ.; ne consegue che nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, l'anteriorità del credito di cui si chieda l'ammissione al passivo, costituendo elemento costitutivo del diritto di partecipare al concorso e, quindi, alla distribuzione dell'attivo, va provata dal creditore istante, nè forma oggetto di eccezione in senso stretto riservata alla sola iniziativa di parte (curatore o creditori concorrenti).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)