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Sez. 6, Sentenza n. 2509 del 19/11/2003 Ud. (dep. 24/01/2004) Rv. 228259 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - CASI DI NON PUNIBILITÀ | Cause di non punibilità - Falsa testimonianza sul consumo di sostanze stupefacenti da parte di un prossimo congiunto - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228259-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - CASI DI NON PUNIBILITÀ

L'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. per il delitto di falsa testimonianza è applicabile solo nel caso in cui sia configurabile un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore per il soggetto chiamato a deporre o per un prossimo congiunto. Ne consegue che essa non ricorre nell'ipotesi in cui il testimone abbia negato falsamente il consumo di stupefacente da parte di un prossimo congiunto, non comportando tale condotta conseguenze negative per l'assuntore, in quanto le sanzioni amministrative previste dall'art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 sono collegate solo all'importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti, ed essendo irrilevante, ai fini che qui interessano, la mera eventualità di un danno all'immagine.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 384 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)