Sez. 1, Sentenza n. 8714 del 24/08/1990 (Rv. 469053 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNI - IN GENERE - NATURA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNI - IN GENERE - NATURA.*
In tema di assegno di divorzio, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987 n. 74 all'art. 5, comma quarto, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, sui criteri per la attribuzione e qualificazione dell'assegno stesso (applicabile anche nei giudizi in corso in cui siano ancora in discussione tali questioni), unica condizione necessaria perché sorga il diritto all'assegno - la natura del quale risulta ora eminentemente assistenziale, in una prospettiva solidaristica che trova la propria radice nella cessazione del pregresso stato coniugale - è l'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente, mentre i residui criteri tradizionali (risarcitorio e compensativo) previsti dalla stessa norma sono destinati ad operare, singolarmente o in concorso tra loro, solo ai fini della successiva ed eventuale quantificazione dell'assegno medesimo. (V 1652/90, mass n 465639; (V 1322/89, mass n 462176).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)