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Sez. 1, Sentenza n. 1652 del 02/03/1990 (Rv. 465639 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE - CORRESPONSIONE - CONDIZIONI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1990-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465639-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE - CORRESPONSIONE - CONDIZIONI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

A seguito della riforma introdotta dalla legge 6 marzo 1987 n. 74, all'assegno di divorzio è stata riconosciuta dal legislatore (art. 10 legge cit., che ha modificato l'art. 5 legge 1 dicembre 1970 n. 898) natura eminentemente assistenziale, per cui ai fini della sua attribuzione assume ora valore decisivo l'autonomia economica del richiedente, nel senso che l'altro coniuge è tenuto ad "aiutarlo" solo se egli non sia economicamente indipendente e nei limiti in cui l'aiuto si renda necessario per sopperire alla carenza dei mezzi conseguente alla dissoluzione del matrimonio, in applicazione del principio di solidarietà "postconiugale", che costituisce il fondamento etico e giuridico dell'attribuzione dell'assegno divorzile. Pertanto, la valutazione relativa all'adeguatezza dei mezzi economici del richiedente deve essere compiuta con riferimento non al tenore di vita da lui goduto durante il matrimonio, ma ad un modello di vita economicamente autonomo e dignitoso, quale, nei casi singoli, configurato dalla coscienza sociale. (contra 1322/89 mass n. 462176).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)