Sez. L - , Ordinanza n. 29774 del 12/10/2022 (Rv. 665815 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RISOLUZIONE - IN GENERE | Rapporto di lavoro nautico a tempo indeterminato - Sbarco per malattia - Risoluzione di diritto del rapporto ex art. 343 n. 5 cod. nav. - Esclusione - Assenza del regime della CRL - Irrilevanza.
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RISOLUZIONE - IN GENERE
In tema di rapporti di lavoro nautico, non si verifica la risoluzione di diritto del contratto di arruolamento, prevista dall'art. 343 n. 5 cod. nav., nel caso in cui l'arruolato, per malattia o per lesioni, debba essere sbarcato o non possa riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo, in quanto il lavoratore marittimo può svolgere la sua attività nell'ambito di un rapporto a tempo indeterminato, con tutte le garanzie di tutela della stabilità del posto di lavoro di cui alla l. n. 604 del 1966 e all'art. 18 della l. n. 300 del 1970 (cd. Statuto dei lavoratori), pur senza godere dei benefici, di origine contrattuale, della CRL (continuità del rapporto di lavoro), non potendo ritenersi che, in assenza di tale regime, le prestazioni del lavoratore si estrinsechino in una sequenza non continua di imbarchi con distinti contratti di arruolamento.
Cod. Navig. art. 326 CORTE COST., Cod. Navig. art. 332 com. 2, Cod. Navig. art. 343 lett. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)