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Sez. L, Sentenza n. 11347 del 17/11/1993 (Rv. 484363 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione | Principio di onnicomprensività - Limiti - Calcolo dell'indennità di anzianità, dell'indennità di buonuscita e del trattamento di fine rapporto - Inclusione del compenso per lavoro straordinario - Condizione - Modificazione pattizia dell'orario normale di lavoro con inclusione dello straordinario fisso e continuativo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484363-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione

Non esiste nel nostro ordinamento un criterio, neppure sussidiario, di onnicomprensività della retribuzione, il quale però può essere adottato dalla legge o dalla contrattazione collettiva in relazione a singoli istituti, come dall'art. 2120 cod. civ. (vecchio testo) per la comune indennità di anzianità, cui è equiparabile l'indennità di buonuscita degli autoferrotranvieri, e dall'art. 2121 cod. civ. (nuovo testo) per il trattamento di fine rapporto. I compensi per lavoro straordinario fisso e continuativo, sempre che presentino i richiesti caratteri della continuità e della non-occasionalità (art. 2120 e 2121 citati), devono essere inclusi nella base di calcolo dei tre predetti istituti, senza che a tal fine rilevi l'accertamento in ordine alla eventuale avvenuta modificazione pattizia dell'orario normale di lavoro, con inclusione in esso dello straordinario fisso e continuativo e conseguente assorbimento del relativo compenso nella retribuzione normale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)