Sez. U, Sentenza n. 12207 del 25/11/1995 (Rv. 494812 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Sovvenzioni alle imprese esercenti il pubblico servizio di trasporto in regime di concessione - Controversie sulla spettanza e sulla quantificazione del beneficio - Devoluzione alla giurisdizione amministrativa - Controversie concernenti gli interessi e la rivalutazione sulle somme erogate in ritardo a titolo di sovvenzione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In materia di sovvenzioni alle imprese esercenti il pubblico servizio di trasporto in regime di concessione, mentre le controversie attinenti alla spettanza ed alla quantificazione del beneficio sono devolute alla giurisdizione amministrativa, essendo configurabili al riguardo soltanto interessi legittimi del concessionario, una volta che l'erogazione sia stata disposta sorge un rapporto obbligatorio tra pubblica amministrazione e beneficiario, che รจ sostanzialmente regolato dalle norme del codice civile e soggetto alla cognizione del giudice ordinario, al quale vanno, pertanto, devolute le controversie aventi ad oggetto la corresponsione di interessi e la rivalutazione sulle somme di cui alla sovvenzione riconosciuta ed erogata con ritardo.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)