diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3933 del 09/02/1989 Ud. (dep. 17/03/1989) Rv. 180809 - 01

REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - PRESUPPOSTI - ATTEGGIAMENTO COLPOSO - NECESSITÀ - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1989-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180809-01

REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - PRESUPPOSTI - ATTEGGIAMENTO COLPOSO - NECESSITÀ - CONTENUTO.*

L'essenza della responsabilità anomala, ex art. 116 cod. pen. consiste nel fatto che il concorrente, che volle il reato diverso e meno grave, risponde, sulla base di un atteggiamento colposo, di un reato doloso: la colpevolezza si sostanzia nell'inosservanza di regole di prudenza consistenti nell'essersi affidato, per realizzare il proposito criminoso, anche alla condotta altrui, la quale, come tale, sfugge completamente al dominio finalistico del soggetto e sulla quale quest'ultimo non può esercitare quel controllo che è possibile esercitare sulla propria condotta per evitare, nei limiti in cui ciò è consentito, la causazione di fatti offensivi non voluti. Quindi, per potersi dichiarare la responsabilità per il reato diverso da quello voluto da uno dei concorrenti, è necessaria la sussistenza, oltre che del rapporto di causalità materiale, anche di un rapporto di causalità psichica intesa nel senso che detto reato, che costituisce sviluppo di quello voluto, deve potersi rappresentare alla psiche degli altri nei suoi elementi essenziali, senza che sia necessario prevederne le modalità esecutive. (V mass n 178761; (V mass n 179840; (Conf mass n 177660; (Conf mass n 172804; (Conf mass n 172777).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)