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Sez. U, Sentenza n. 633 del 19/01/1993 (Rv. 480334 - 01)

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - Sanatoria | Violazioni irreversibili o costituenti reato in danno del concedente - Preclusione - Azione di risoluzione per morosità - Preventiva contestazione ex art. 5 terzo comma della legge n. 203 del 1982 - Necessità - Esclusione della morosità nel corso del giudizio e deduzione di altri inadempimenti - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1993-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480334-01

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - Sanatoria

In tema di risoluzione di contratto agrario, la facoltà dell'affittuario, prevista dal terzo comma dell'art. 5 della legge 3 maggio 1982, n. 203, di sanare l'inadempienza con effetti preclusivi della risoluzione stessa, viene meno soltanto in presenza di violazioni irreversibili, tali cioè da impedire la sanatoria stessa, o costituenti reati in danno del concedente, ipotesi, fra le quali non può annoverarsi le semplice morosità, che integra, invece, un tipico inadempimento sanabile, tale, quindi, da imporre, se invocata a fini risolutori, la sua preventiva contestazione, ai sensi della succitata norma, sotto pena dell'improponibilità della domanda giudiziale, senza che rilevi in contrario la circostanza della concreta esclusione, in corso di causa, di siffatto inadempimento e della deduzione di altri diversi (nella specie, il subaffitto).

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)