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Sez. 4, Sentenza n. 4999 del 10/01/2014 Ud. (dep. 31/01/2014) Rv. 258619 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Attività pericolose consentite - Obbligo di garanzia - Attenuazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258619-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE

Nelle attività pericolose consentite, poiché la soglia della prevedibilità degli eventi dannosi è più alta di quanto non lo sia rispetto allo svolgimento di attività comuni, maggiori devono essere la diligenza e la perizia nel precostituire condizioni idonee a ridurre quanto più possibile il rischio consentito; ne consegue che l'impossibilità di eliminazione del pericolo non può comportare una attenuazione dell'obbligo di garanzia, ma deve tradursi in un suo rafforzamento. (Nella fattispecie, relativa al decesso per annegamento di un minore nel corso di una lezione di nuoto, la Corte ha precisato in motivazione che il gestore delle attività sportive, ove non sia in condizioni di adempiere all'obbligo di sicurezza di cui è titolare, è tenuto ad astenersi dall'attività medesima).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)