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Sez. 4, Sentenza n. 35263 del 14/07/2016 Ud. (dep. 22/08/2016) Rv. 267551 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Attività pericolose consentite - Predisposizione di condizioni idonee a ridurre il rischio quanto più possibile - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267551-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE

In tema di colpa, nelle attività pericolose consentite, poiché la soglia della punibilità dell'evento dannoso è più alta di quanto non lo sia rispetto allo svolgimento di attività comuni, maggiori devono essere la diligenza e la perizia nel precostituire condizioni idonee a ridurre più possibile il rischio consentito; ne consegue che l'impossibilità di eliminazione del pericolo non può comportare una attenuazione dell'obbligo di garanzia, ma deve tradursi in un suo rafforzamento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità degli organizzatori di una attività di aviolancio per il decesso di una allieva, avendo omesso di adottare adeguate cautele nonostante la presenza di un forte vento e la inesperienza della vittima che doveva effettuare il suo primo lancio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)