Sez. L, Sentenza n. 8324 del 29/07/1995 (Rv. 493480 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Termine di sessanta giorni - Applicabilità in qualunque tipo di licenziamento - Licenziamento inesistente per mancanza della forma scritta - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Il termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, previsto a pena di decadenza dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966, trova applicazione con riguardo a qualunque tipo di licenziamento, sia esso nullo, annullabile od inefficace, salva l'ipotesi del licenziamento inesistente perché intimato oralmente.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)