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Sez. L, Sentenza n. 8324 del 29/07/1995 (Rv. 493480 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Termine di sessanta giorni - Applicabilità in qualunque tipo di licenziamento - Licenziamento inesistente per mancanza della forma scritta - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493480-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Il termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, previsto a pena di decadenza dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966, trova applicazione con riguardo a qualunque tipo di licenziamento, sia esso nullo, annullabile od inefficace, salva l'ipotesi del licenziamento inesistente perché intimato oralmente.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)