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Sez. U, Sentenza n. 2180 del 02/03/1987 (Rv. 451410 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE - TERMINE EX ART. 6 LEGGE 15 LUGLIO 1966 N. 604 - LICENZIAMENTO NULLO, ANNULLABILE O INEFFICACE - APPLICABILITÀ - LICENZIAMENTO INESISTENTE PERCHÉ INTIMATO ORALMENTE - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451410-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE - TERMINE EX ART. 6 LEGGE 15 LUGLIO 1966 N. 604 - LICENZIAMENTO NULLO, ANNULLABILE O INEFFICACE - APPLICABILITÀ - LICENZIAMENTO INESISTENTE PERCHÉ INTIMATO ORALMENTE - INAPPLICABILITÀ.*

Il termine di decadenza di sessanta giorni previsto dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 per l'impugnativa, da parte del lavoratore, del licenziamento intimatogli dal datore di lavoro, trova applicazione nei confronti di qualunque tipo di licenziamento, sia esso nullo, annullabile od inefficace, salva l'ipotesi del licenziamento inesistente perché intimato oralmente. (V 5394/82, mass n 423159).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)