Sez. L, Sentenza n. 2880 del 06/04/1990 (Rv. 466469 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - TERMINE DI SESSANTA - AMBITO DI APPLICAZIONE - LICENZIAMENTO INESISTENTE PER INTIMAZIONE ORALE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - TERMINE DI SESSANTA - AMBITO DI APPLICAZIONE - LICENZIAMENTO INESISTENTE PER INTIMAZIONE ORALE - ESCLUSIONE.*
Il termine di decadenza di sessanta giorni previsto dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 per l'impugnativa, da parte del lavoratore, del licenziamento intimatogli dal datore di lavoro, trova applicazione nei confronti di qualunque tipo di licenziamento, sia esso nullo, annullabile od inefficace, salva l'ipotesi del licenziamento inesistente perché intimato oralmente. (Conf 2180/87, mass n 451410).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)