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Sez. 3, Sentenza n. 702 del 21/04/1965 (Rv. 311319 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO - INCAPACE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1965-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/311319-01

RESPONSABILITA CIVILE - CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO - INCAPACE - RILEVANZA.*

A norma dell'art.1227 cod. civ. (applicabile anche alla materia del danno extracontrattuale), il risarcimento del danno deve essere proporzionalmente ridotto in ragione dell'entita percentuale dell'efficienza causale del comportamento del soggetto danneggiato, pur quando questo sia incapace di intendere e di volere per minore eta o per altra causa. (in senso Conf. 351-64' 827-62' 1284-57' 421-57' 2043-53' 1992-50' contra 291-61' 1650-59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)