Sez. 1, Sentenza n. 2226 del 04/06/1975 (Rv. 376019 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - REQUISITI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - REQUISITI.*
La separazione di fatto iniziata almeno due anni prima dell'entrata in vigore della legge 1 dicembre 1970 n 898, separazione che, a norma dell'art 3 n 2 lettera b) della stessa legge, rientra tra le cause di scioglimento del matrimonio, e data non solo dal fatto oggettivo della cessazione della vita comune ma anche dal consenso di entrambi i coniugi, poiche, in difetto di tale elemento soggettivo, lo scioglimento del matrimonio deriverebbe da un abbandono ingiustificato, siccome lesivo dell'Obbligo di convivenza di cui all'art 143 cod civ, e si risolverebbe in una Forma di ripudio non previsto dalla legge.*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)