Sez. 1, Sentenza n. 1784 del 09/05/1977 (Rv. 385510 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - AD OPERA DELL'INIZIATIVA DI UN SOLO DEI CONIUGI - SUFFICIENZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - AD OPERA DELL'INIZIATIVA DI UN SOLO DEI CONIUGI - SUFFICIENZA.*
La 'separazione di fattò protrattasi per un determinato periodo, che l'art 3 n 2 lettera b) della legge 1 dicembre 1970 n 898 prevede fra i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non postula che la situazione di separazione sia nota del consenso di entrambi i coniugi, ma ricorre anche nel caso in cui sia frutto dell'iniziativa di uno solo dei coniugi, tradottasi in una chiara manifestazione all'altro coniuge della volonta di dissolvere l'Unione coniugale. (Conf 4178/75, mass n 378523; (Conf 4175/75, mass n 378520; (contra 2226/75, mass n 376019).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)