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Sez. 1, Sentenza n. 1757 del 18/05/1976 (Rv. 380530 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - CONDIZIONI - CONSENSO DI ENTRAMBI I CONIUGI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380530-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - CONDIZIONI - CONSENSO DI ENTRAMBI I CONIUGI - IRRILEVANZA.*

La separazione di fatto che, a norma dell'art 3 legge n 898 del 1970, rientra tra le cause di scioglimento del matrimonio, non richiede necessariamente il consenso di entrambi i coniugi, ma la volonta di uno solo di essi e, almeno, la consapevolezza di essa da parte dell'altro: non e, cioe, sufficiente una separazione accompagnata da un proposito di non ritornare mantenuto slealmente nella sfera della riserva mentale. (contra 2226/75, mass n 376019).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)