Sez. 1, Sentenza n. 6079 del 16/06/1990 (Rv. 467786 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ACQUISTI DEL CONIUGE DEL FALLITO (PRESUNZIONE MUCIANA) - COMUNIONE LEGALE - INAPPLICABILITÀ DELLA PRESUNZIONE MUCIANA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ACQUISTI DEL CONIUGE DEL FALLITO (PRESUNZIONE MUCIANA) - COMUNIONE LEGALE - INAPPLICABILITÀ DELLA PRESUNZIONE MUCIANA.*
La presunzione muciana, posta dall'art. 70 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267 con riguardo ai beni acquistati a titolo oneroso dal coniuge del fallito nel quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, non si applica ai beni acquistati o attribuiti in proprietà al coniuge del fallito in regime di comunione legale ex art. 177 cod. civ., in considerazione dell'incompatibilità di quella presunzione con tale regime, fermi restando gli altri rimedi accordati dall'ordinamento ai creditori del coniuge imprenditore ed al curatore del fallimento (artt. 64 e 66 legge fall., art. 2901 cod. civ.), per il caso in cui il coniuge imprenditore provveda ai suddetti acquisti con il prezzo della vendita di suoi beni personali ovvero con denaro distratto dalla sua azienda personale, senza fare menzione di queste circostanze nel negozio giuridico di compravendita. (Conf 351/90, mass n 464918; (Conf 954/89, mass n 461942).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 178, Cod. Civ. art. 179, Cod. Civ. art. 2901, Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64, Legge Falliment. art. 66, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 66, Legge Falliment. art. 70 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 70 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)