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Sez. 1, Sentenza n. 351 del 23/01/1990 (Rv. 464918 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ACQUISTI DEL CONIUGE DEL FALLITO (PRESUNZIONE MUCIANA) - BENI DA INCLUDERE NEL REGIME DELLA COMUNIONE LEGALE FRA I CONIUGI - PRESUNZIONE MUCIANA - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464918-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ACQUISTI DEL CONIUGE DEL FALLITO (PRESUNZIONE MUCIANA) - BENI DA INCLUDERE NEL REGIME DELLA COMUNIONE LEGALE FRA I CONIUGI - PRESUNZIONE MUCIANA - INAPPLICABILITÀ.*

La presunzione "muciana", posta dall'art. 70 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267 con riguardo ai beni acquistati a titolo oneroso dal coniuge del fallito, non trova applicazione ove si tratti di beni da includere nel regime della comunione legale fra i coniugi, secondo le previsioni degli artt. 177 - 179 (nuovo testo) cod. civ., in considerazione dell'incompatibilità di quella presunzione con tale regime, e, in particolare, con la sottrazione dei beni in comunione all'espressione dei creditori del singolo coniuge oltre i limiti della sua quota (salva restando la possibilità del curatore di contestare l'efficacia degli Atti di attribuzione dei beni medesimi alla comunione, anche in relazione alle previsioni degli artt. 64 e 66 della citata legge fallimentare). (V 954/89, mass n 461942).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 178, Cod. Civ. art. 179, Cod. Civ. art. 189, Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64, Legge Falliment. art. 66, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 66, Legge Falliment. art. 70 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 70 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)