Sez. 1, Sentenza n. 954 del 17/02/1989 (Rv. 461942 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE - FALLIMENTO DI UNO DEI CONIUGI - PRESUNZIONE MUCIANA - INAPPLICABILITÀ.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE - FALLIMENTO DI UNO DEI CONIUGI - PRESUNZIONE MUCIANA - INAPPLICABILITÀ.*
Con riguardo a beni oggetto di comunione legale dei coniugi, secondo le Disposizioni degli artt. 177 e segg. cod. civ. (nel testo fissato dalla riforma del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975 n. 151), deve escludersi, in caso di fallimento di uno dei coniugi comunisti, l'applicabilità della presunzione muciana posta dall'art. 70 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, tenuto conto che il suddetto regime di comunione non si esaurisce nei rapporti interni, ma ha anche Rilevanza esterna, e che, inoltre, quella presunzione riposa su presupposti riscontrabili soltanto nella separazione dei beni. In detta ipotesi, pertanto, è acquisibile all'attivo solo la quota di pertinenza del fallito, salvi però restando, per la quota del coniuge, l'esperibilità degli altri rimedi accordati dall'ordinamento, quale la revocatoria "ex" art. 2901 primo comma n. 1 cod. civ., ovvero quello di cui all'art. 64 del citato decreto, sull'inefficacia degli Atti a titolo gratuito, quando il curatore dimostri che il fallito abbia fatto una attribuzione patrimoniale al coniuge, impiegando per l'acquisto di un bene somme di appartenenza personale, senza fare quanto necessario per impedirne la caduta in comunione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 178, Cod. Civ. art. 179, Cod. Civ. art. 2901, Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64, Legge Falliment. art. 70 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 70 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)