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Sez. 1, Sentenza n. 2959 del 27/02/2003 (Rv. 560744 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Decisione della causa - Riserva della decisione - Lettura del dispositivo - Incompatibilità - Insussistenza - Querela di falso - Proponibilità - Condizioni - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2003-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560744-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di decisione della causa di opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 23, settimo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689, non v'è logica incompatibilità tra la riserva di decidere, risultante dal verbale di udienza e la successiva attestazione contenuta nella sentenza in pari data, di lettura del dispositivo in udienza, ben potendo il giudice riservarsi la decisione, ritirarsi in camera di consiglio, rientrare in udienza e dare lettura del dispositivo della decisione assunta. Nè al riguardo è ammissibile ex art. 221 cod. proc. civ. una querela di falso non proposta dalla parte personalmente o dal suo procuratore speciale, non potendo peraltro tali carenze essere sanate successivamente, proprio perché previste a pena di inammissibilità.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)