Sez. U, Sentenza n. 10361 del 06/05/2009 (Rv. 608344 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Compravendita immobiliare - Prezzo da ripartire tra i venditori - Determinazione - Volumetria - Incidenza di variante urbanistica - Estraneità della P.A. al giudizio - Giurisdizione ordinaria - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la determinazione del corrispettivo della compravendita di un terreno, da ripartire tra i venditori in relazione all'intera volumetria realizzata dall'acquirente in forza dello strumento urbanistico, sulle porzioni appartenenti a ciascuno degli alienanti. La controversia attiene infatti a diritti soggettivi, in assenza di qualsivoglia coinvolgimento della P.A., con la conseguenza che, pur dovendosi vagliare situazioni che presentino profili di pubblico interesse o anche scrutinare la legittimità di provvedimenti amministrativi, le questioni che insorgono circa i poteri del giudice attengono al merito, investendo l'individuazione dei limiti interni della giurisdizione.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)