Sez. 3, Sentenza n. 14762 del 27/06/2006 (Rv. 590867 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversia tra privati su diritti - Limiti dei poteri del giudice ordinario in materia di interessi pubblici e di illegittimità di atti amministrativi - Questioni di giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie relativa ad azione di risarcimento danni.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Allorché in una controversia tra privati, attinente a diritti soggettivi, il giudice debba vagliare situazioni presentanti aspetti di pubblico interesse o possa trovarsi a scrutinare la legittimità di provvedimenti amministrativi, le questioni che insorgono circa i confini dei poteri al riguardo del giudice ordinario attengono, data l'estraneità' della P.A. al giudizio, al merito e non alla giurisdizione, investendo l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario (divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 4 legge 20 marzo n. 2248, all. E). (Nella specie, relativa alla domanda risarcitoria proposta da un privato avverso un Consorzio per la realizzazione di uno stralcio della lottizzazione artigianale di un Comune, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva respinto la domanda sul rilievo che l'accertamento degli eventuali danni patiti dal privato presupponeva l'accertamento da parte del giudice amministrativo della illegittimità della variante).
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)