diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12684 del 25/09/2000 (Rv. 540462 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Contrattazione collettiva prevedente garanzie maggiori di quelle previste dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 - Attribuzione ad una commissione di disciplina del potere di pronunciare pareri in tema di sanzioni - Ammissibilità - Deduzione della mancanza dell'intervento della commissione nella procedura di irrogazione della sanzione - Rilevanza sull'accertamento dell'illegittimità della sanzione stessa - Esclusione - Condizioni - Fattispecie relativa ad una procedura di irrogazione di licenziamento di un dipendente dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
Stato
decisa il 2000-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540462-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

La contrattazione collettiva - cui l'art. 7 della legge n.300 del 1970 consente la previsione di procedure che apprestino al lavoratore garanzie maggiori di quelle contemplate dalla stessa norma- ben può demandare ad una commissione di disciplina il potere di pronunciare pareri in tema di sanzioni disciplinari, compreso il licenziamento, connesse a mancanze del lavoratore; restando peraltro irrilevante, ai fini dell'accertamento dell'illegittimità della sanzione inflitta dal datore di lavoro, la mera deduzione della mancanza del preventivo parere di detta commissione, ove non sia dimostrata l'effettiva costituzione di tale organismo o la sua mancata costituzione per una condotta addebitabile, in tutto o in parte, al datore di lavoro. (In base al suddetto principio la S, C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva affermato la nullità della procedura di intimazione del licenziamento di un dipendente dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù nella quale non era intervenuta la prevista commissione di disciplina, ritenendo irrilevante la non imputabilità all'Ospedale della mancata costituzione della commissione stessa, pacificamente determinata dai reiterati rifiuti di intervento da parte dei rappresentanti sindacali dei lavoratori).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)