Sez. 3, Sentenza n. 6621 del 12/03/2008 (Rv. 602618 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - IN GENERE | Esecuzione forzata - Procedimento previsto dagli artt. 612 - 614 cod. proc. civ. - Inapplicabilità - Notificazione del titolo esecutivo - Necessità - Obbligo di notificazione del precetto - Insussistenza - Conseguente irripetibilità delle spese ove intimato - Contestazione sull'attuazione - Art. 669 duodecies cod. proc. civ. - Applicabilità.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - IN GENERE
Per procedere all'esecuzione dei provvedimenti possessori di natura sommaria non deve essere seguita la disciplina normativa dell' esecuzione forzata relativa agli obblighi di fare stabilita negli artt. 612 - 614 cod. proc. civ.. Pertanto, a tal fine, non è necessaria la notificazione del precetto (con la conseguenza che le spese sostenute per la sua eventuale intimazione non sono ripetibili) ma, esclusivamente, la notifica del titolo esecutivo, e, in caso di contestazione relativa alle modalità di attuazione del provvedimento, deve essere proposto ricorso, ai sensi dell'art. 669 duodecies cod. proc. civ. allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento sommario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 613 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 614, Cod. Proc. Civ. art. 669 duodecies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)