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Sez. 3, Sentenza n. 481 del 15/01/2003 (Rv. 559724 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO | Provvedimenti possessori immediati - Applicabilità dell'art. 669 duodecies cod. proc. civ. - Attuazione - Azione esecutiva - Configurabilità - Esclusione - Ricomprensione nel giudizio possessorio - Conseguenze - Spese sostenute per l'attuazione coattiva del provvedimento cautelare - Diritto al rimborso - Proposizione di autonomo processo esecutivo - Mancanza del titolo esecutivo - Rilevabilità di ufficio - Conseguente declaratoria di improcedibilità - Riconoscimento del diritto al rimborso delle spese del procedimento esecutivo - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559724-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO

L'esecuzione del provvedimento d'urgenza in materia possessoria, secondo la previsione dell'art. 669 duodecies cod. proc. civ., che, dettato per i sequestri, trova applicazione, in virtù dell'art. 669 quaterdecies del codice di rito, anche ai provvedimenti possessori immediati, non dà luogo ad un processo di esecuzione forzata, bensì ad una ulteriore fase del procedimento possessorio, che è di competenza dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento. Ne consegue che la sede in cui si fa valere il diritto al rimborso delle spese sostenute o anticipate per l'attuazione coattiva del provvedimento cautelare possessorio è il giudizio possessorio, ed il provvedimento che statuisce su tale diritto è la sentenza che definisce il merito possessorio. Pertanto, ove la parte, per la riscossione di dette spese, inizi un autonomo processo esecutivo, il giudice dell'esecuzione può rilevare di ufficio la mancanza del titolo esecutivo, con conseguente declaratoria di improcedibilità del processo, declaratoria che, essendo da ricondurre ad un difetto dell'azione da lui intrapresa, non può comportare che al creditore sia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese del procedimento esecutivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 duodecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 quaterdecies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)