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Sez. L, Sentenza n. 161 del 10/01/2000 (Rv. 532757 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Integrazione al minimo - Pluralità di pensioni - Criteri per l'individuazione della pensione integrabile - Pensioni a carico di gestioni diverse usufruenti di pari trattamento minimo - Integrabilità della pensione di anteriore decorrenza - Parificazione del minimo delle pensioni delle gestioni speciali (artigiani, commercianti, ecc.) a quelle dei lavoratori dipendenti (art. 7 legge n. 140/1985) - Incidenza sull'operatività di detto criterio - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532757-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

Poiché l'art. 6, terzo comma, D.L. n. 463 del 1983, convertito con modificazioni nella legge n. 638 del 1983 - che detta i criteri per l'individuazione del trattamento pensionistico su cui deve operare l'integrazione al minimo - non ha subito modificazioni a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7, legge n. 140 del 1985 - il quale ha disposto, a decorrere dal 1 gennaio 1988, la parificazione dell'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni a carico delle gestioni speciali (per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali, i coltivatori diretti, coloni e mezzadri) a quello a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti -, nel caso di titolarità di pensioni a carico di gestioni diverse (nella specie, pensione di invalidità a carico della gestione speciale esercenti attività commerciali e pensione di riversibilità a carico del fondo lavoratori dipendenti), usufruenti di trattamento minimo di pari importo al momento della loro coesistenza, è soggetta ad integrazione al minimo la pensione avente decorrenza più remota, in applicazione della prima parte del citato art. 6, terzo comma, D.L. n. 463/1983.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 com. 3 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 15/04/1985 num. 140 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)