Sez. 6, Sentenza n. 3 del 10/07/1996 Ud. (dep. 08/01/1997) Rv. 206504 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - DEPOSITO DELLA LISTA - IN GENERE | Trasmissione della lista per telefax - Possibilità - Ragioni - Limiti.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - DEPOSITO DELLA LISTA - IN GENERE
Poiché il deposito in cancelleria della lista testimoniale di cui all'art. 468 cod. proc. pen. ha la funzione di far conoscere, prima del dibattimento, le prove che l'interessato vorrà far acquisire e di consentire così alle parti di preparare la propria linea difensiva e richiedere eventualmente la prova contraria, il relativo adempimento - ove non contenga anche la richiesta al giudice di autorizzazione alla citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici di cui al secondo comma dell'art. 468 predetto, per la quale è d'obbligo la forma rituale dell'istanza - può avvenire anche a mezzo di trasmissione con i mezzi tecnici di cui all'art. 150 cod. proc. pen., che bene assolvono in ipotesi di corretta e completa ricezione alla funzione di comunicazione all'ufficio ed agli interessati di quanto in essa contenuto, incidendo comunque sul trasmittente, che ha l'onere di assicurarsi della corretta ricezione del messaggio da parte del destinatario, ogni responsabilità dell'eventuale carenza della comunicazione effettuata non a mezzo della consegna materiale diretta alla cancelleria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 150, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 150, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 468 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)