Sez. 5, Sentenza n. 5128 del 30/03/2012 (Rv. 622234 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Valore effettivamente indicato nella dichiarazione dal contribuente - Onere della prova - Gravante sull'ente impositore - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, spetta all'ente impositore dimostrare quale sia il valore dell'immobile effettivamente dichiarato dal contribuente, ove questi asserisca di aver denunciato un valore inferiore a quello assunto dal comune come base imponibile, in forza dell'ordinario criterio di distribuzione dell'onere della prova.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2967
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)