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Sez. 5, Sentenza n. 2926 del 10/02/2010 (Rv. 611722 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Dichiarazione ex art. 10 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Emendabilità - Fondamento - Effetti - Modifica anteriore alla notificazione dell'avviso di liquidazione - Dovere dell'Ufficio di tenerne conto - Sussistenza - Esercizio del potere di rettifica - Onere della prova - A carico dell'Amministrazione - Modifica successiva alla notificazione dell'avviso di liquidazione - Onere della prova - A carico del contribuente.
Stato
decisa il 2010-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611722-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, la dichiarazione prevista dall'art. 10 del d.lgs. n. 504 del 1992, avendo natura di mera esternazione di scienza e di giudizio, può essere emendata (o ritrattata) dal contribuente, se frutto di errore, con effetti, però, diversi, a seconda che la modifica abbia luogo prima della notificazione dell'avviso di liquidazione della maggiore imposta ovvero successivamente alla stessa: nel primo caso, infatti, l'Ufficio è tenuto a rispettare le risultanze della correzione, fermo restando l'esercizio dei suoi poteri in ordine ai valori emendati, ma con onere della prova a carico dell'Amministrazione, mentre nella seconda ipotesi, pur non potendo considerarsi precluso l'esercizio della facoltà di correzione, quest'ultima, venendo necessariamente ad operare in sede contenziosa, pone a carico del contribuente l'onere di dimostrare la correttezza della modifica proposta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)