Sez. 2, Sentenza n. 4117 del 14/05/1990 (Rv. 467131 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - IN GENERE - APERTURE LUCIFERE ALL'INTERNO DI UN EDIFICIO CONDOMINIALE - CARATTERI - DISCIPLINA - CONSEGUENZE - ACQUISTO DELLA RELATIVA SERVITÙ PER USUCAPIONE O PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - CONFIGURABILITÀ.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - IN GENERE - APERTURE LUCIFERE ALL'INTERNO DI UN EDIFICIO CONDOMINIALE - CARATTERI - DISCIPLINA - CONSEGUENZE - ACQUISTO DELLA RELATIVA SERVITÙ PER USUCAPIONE O PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - CONFIGURABILITÀ.*
Le aperture lucifere che si trovano all'interno di un edificio condominiale o comunque all'interno di un complesso immobiliare integrante una proprietà condominiale (nella specie porta a vetri collocata tra una chiostrina di proprietà esclusiva ed una scala di proprietà condominiale che da quella riceva luce), a differenza di quelle che si aprono su un fondo aperto altrui ed alle quali fa riferimento l'art. 900 cod. civ., sono prive di quella connotazione di precarietà e mera tolleranza che caratterizza le luci contemplate negli artt. Da 901 a 904 cod. civ. con la conseguenza che sono sottratte alla disciplina disposta da tali norme e che in ordine ad esse, è ipotizzabile, in favore di chi ne beneficia, la possibilità di acquisto della relativa servitù per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, e così la tutela possessoria dello stato di fatto su cui si basa l'eventuale esistenza della servitù medesima. (Conf 1934/70, mass n 347954).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 900, Cod. Civ. art. 901, Cod. Civ. art. 903, Cod. Civ. art. 904, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)