Sez. 2, Sentenza n. 738 del 24/01/2000 (Rv. 533081 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALLE VEDUTE, DISTINZIONI) | Solaio frapposto tra due unità immobiliari sovrapposte - Apertura e mantenimento di luci - Consenso di tutti i proprietari del solaio comune - Necessità - Conseguenze - Acquisto del diritto di mantenere luci - Costituzione "iure servitutis" - Necessità.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALLE VEDUTE, DISTINZIONI)
La facoltà di apertura e mantenimento di luci in un solaio frapposto tra due unità immobiliari l'una soprastante l'altra e comprese in uno stabile condominiale resta subordinata, a mente dell'art. 903 comma secondo cod. civ. (norma dettata in tema di muro divisorio ed applicabile nella specie attesa l'analogia tra le funzioni del muro stesso e del solaio) al consenso di tutti i comproprietari, con la conseguenza che il diritto a mantenere le luci stesse può essere "aliunde" acquisito soltanto "iure servitutis".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 903
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)