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Sez. 2 - , Sentenza n. 8284 del 25/03/2019 (Rv. 653161 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI FINANZIARIE | Disciplina del d.lgs. n. 90 del 2017 - Disposizioni più favorevoli al trasgressore in tema di determinazione della sanzione - Applicabilità anche ai procedimenti decisi con sentenza pubblicata prima dell'entrata in vigore della menzionata normativa ed impugnata davanti alla Corte di cassazione per motivi diversi dalla determinazione della sanzione - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653161-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI FINANZIARIE

In tema di violazioni delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, il d.lgs. n. 90 del 2017 ha introdotto il principio dell'applicazione dello "ius superveniens" più favorevole al trasgressore, il quale è applicabile anche ai procedimenti decisi con sentenza pubblicata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. citato che sia stata impugnata davanti alla Corte di cassazione in assenza di uno specifico motivo di ricorso sulla determinazione quantitativa della sanzione, poiché il giudizio di legittimità, avendo ad oggetto non già l'operato del giudice di merito, bensì la conformità all'ordinamento giuridico della decisione adottata, non richiede necessariamente un errore del primo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 90 art. 5, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 11, Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 69, Decreto Legge 03/05/1991 num. 143, Legge 05/07/1991 num. 197, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)