diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1831 del 30/03/1981 (Rv. 412521 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICIO DELL'AUMENTO DI SERVIZIO EX ART 3, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N 336 DEL 1970 - SOGGETTI BENEFICIATI - DENUNCIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEL CITATO ARTICOLO IN RELAZIONE AGLI ARTT 3 E 24 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1981-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412521-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICIO DELL'AUMENTO DI SERVIZIO EX ART 3, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N 336 DEL 1970 - SOGGETTI BENEFICIATI - DENUNCIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEL CITATO ARTICOLO IN RELAZIONE AGLI ARTT 3 E 24 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

I benefici (aumento di servizio) previsti dal secondo comma dello articolo 3 della legge 24 maggio 1970 n 336 - i quali hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli previsti dall'art 1 e carattere alternativo rispetto a quelli previsti dall'art 2 'all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causà - sono concessi esclusivamente a coloro che, rientrando tra i dipendenti indicati nell'art 1, chiedono il collocamento a riposo 'entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della leggè, e non ai dipendenti che, prima o dopo tale data, siano stati collocati a riposo per qualsiasi causa (d'ufficio, per limiti di eta o per qualsiasi altra legittima ragione) anteriormente alla presentazione della domanda di esodo volontario. La denuncia d'illegittimita costituzionale (in relazione agli artt 3 e 24 cost) della citata disposizione dell'art 3 della legge n 336 del 1970 - proposta sull'assunto che essa sancirebbe un'ingiustificata disparita di trattamento nei confronti dei dipendenti esonerati per invalidita derivante da causa di servizio - e manifestamente infondata, non essendo ne irrazionale ne ingiusta, in relazione al fine (sfoltimento dei ruoli di appartenenza) perseguito dalla legge, la subordinazione della attribuzione di anzianita prevista da detta norma alla condizione, rientrante nella discrezionalita del legislatore ordinario, della tempestiva domanda di collocamento a riposo prima della cessazione del rapporto per qualsiasi causa, anche incolpevole.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)