Sez. 3, Sentenza n. 4339 del 26/03/2001 (Rv. 545169 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO SCONOSCIUTI | Disciplina ex art. 143 cod. proc. civ. - Presupposti di applicabilità - Sufficienza della mera ignoranza del luogo di trasferimento della dimora, residenza o del possesso del solo certificato anagrafico comprovante il trasferimento per ignota destinazione - Esclusione - Indagini - Necessità - Mancata indicazione di dette indagini nella relata di notifica - Conseguenze - Nullità della notifica - Configurabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO SCONOSCIUTI
Le condizioni legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 cod. proc. civ. non sono rappresentate dal solo dato soggettivo della ignoranza da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario si è trasferito per ignota destinazione, essendo richiesto altresì che la condizione di ignoranza non possa essere superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto. Pertanto, la notifica deve ritenersi nulla qualora la relata non contenga alcuna indicazione in ordine alle indagini compiute per accertare la residenza del destinatario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)