Sez. 6, Sentenza n. 611 del 22/11/2023 Cc. (dep. 08/01/2024) Rv. 285604-01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE | Archiviazione per la particolare tenuità del fatto - Modifiche apportate dal d.lgs. n. 122 del 2018 all’iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziario - Ricorribilità - Ammissibilità - Condizioni.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE
L'ordinanza di archiviazione per la particolare tenuità del fatto emessa, ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell'indagato, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, che ne ha escluso l'iscrizione nel casellario giudiziario ove il relativo certificato sia richiesto dal privato, dal datore di lavoro, ovvero sia destinato a pubbliche amministrazioni, è ricorribile per cassazione per violazione di legge ex art. 111, comma settimo, Cost., a condizione che sia allegato un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento.
Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 bis, Decreto Legisl. 02/10/2018 num. 122 CORTE COST., DPR 14/11/2002 num. 313 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)