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Sez. 1, Sentenza n. 9263 del 04/08/1992 (Rv. 478437 - 01)

Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - Competenza | Giudizio di opposizione - Domanda nei confronti di un'amministrazione dello Stato - Formulazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1992-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478437-01

Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - Competenza

L'art. 645 cod. proc. civ., disponendo che l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta dinanzi all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha stabilito riguardo all'opposizione una competenza funzionale e non derogabile, neanche per ragioni di continenza o di connessione. Ne consegue che, qualora nel corso del giudizio di opposizione sia stata formulata una domanda nei confronti di un' amministrazione dello Stato, domanda appartenente, ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ., alla competenza territoriale inderogabile di altro giudice, quello dell'opposizione deve disporre la separazione delle cause, trattenendo il procedimento di opposizione e rimettendo quella domanda al giudice territorialmente competente, salva la successiva applicazione, da parte di quest'ultimo, dei principi in materia di sospensione dei processi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)