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Sez. L, Sentenza n. 3868 del 17/04/1999 (Rv. 525515 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Sospensione fino al 31 dicembre 1993 ex art. 1 D.L. n. 384 del 1992 - Pensione di anzianità maturata a seguito di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo - Inclusione.
Stato
decisa il 1999-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525515-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

L'art. 1 del D.L. 19 settembre 1992 n. 384, quale risultante nel testo modificato con la legge di conversione 14 novembre 1992 n. 438, nella parte in cui stabilisce la sospensione fino al 31 dicembre 1993 dell'applicazione di ogni disposizione che preveda il diritto a trattamenti pensionistici di anzianità, si riferisce (senza che ciò autorizzi dubbi di legittimità costituzionale) anche al caso di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, non essendo questo equiparabile alle fattispecie escluse, quali il prepensionamento o il collocamento in cassa integrazione o in mobilità per motivi connessi alla crisi dell'azienda.

Riferimenti normativi: Legge 19/09/1992 num. 384 art. 1 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)