Sez. 5, Sentenza n. 22535 del 13/03/2026 Ud. (dep. 18/06/2026) Rv. 290222-01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA | Mancata comparizione in udienza del querelante citato in qualità di testimone - Remissione tacita di querela - Sussistenza - Effetto estensivo nei confronti dei coimputati del medesimo reato in procedimento parallelo - Condizione - Mancata ricusa - Necessità - Fattispecie.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA
La remissione tacita di querela, conseguente alla mancata comparizione, senza giustificato motivo, del querelante regolarmente citato in qualità di testimone ed espressamente avvertito che la sua assenza sarebbe stata valutata come volontà di rimettere la querela, si estende anche ai coimputati del medesimo reato, giudicati in procedimento parallelo, che non l'abbiano ricusata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la proposizione di uno specifico motivo di ricorso per cassazione, finalizzato a far valere l'effetto estensivo della remissione tacita di querela nei confronti del coimputato del medesimo reato in un parallelo procedimento, equivale, anche in assenza di formale accettazione, alla mancata ricusa della remissione della querela).
Cod. Pen. art. 123, Cod. Pen. art. 155 com. 1, Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 152 com. 3 lett. 1, Cod. Pen. art. 155 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 340 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 com. 3, Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 142 com. 3 lett. DBIS
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)