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Sez. 3, Sentenza n. 9855 del 18/10/1996 Ud. (dep. 19/11/1996) Rv. 206476 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inquinamento atmosferico - Imputato tratto a giudizio per attivazione di torrefazione di caffè grezzo senza autorizzazione - Condanna per attivazione dell'impianto senza comunicazione preventiva all'autorità competente - Violazione del principio di correlazione della sentenza all'accusa - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206476-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Si verifica immutazione sostanziale, e quindi violazione del principio della correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, di cui alla disciplina degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., nel caso in cui l'imputato, tratto a giudizio per rispondere dell'attivazione di un impianto di torrefazione di caffè grezzo senza avere richiesto l'autorizzazione prescritta dall'art. 6 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, in materia di inquinamento atmosferico, sia condannato invece, per avere attivato quell'impianto senza averne data comunicazione preventiva alla autorità competente, fatto nuovo e previsto da una distinta norma incriminatrice (art. 24, comma secondo, d.P.R. n. 203 del 1988).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 522, DPR 24/05/1988 num. 203 art. 6 CORTE COST., DPR 24/05/1988 num. 203 art. 24 com. 1 CORTE COST., DPR 24/05/1988 num. 203 art. 24 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)