diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 39350 del 12/10/2006 Ud. (dep. 29/11/2006) Rv. 235498 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inquinamento atmosferico - Obbligo di preventiva comunicazione dell'esercizio di attività - Differenze rispetto all'obbligo di autorizzazione all'installazione di impianto - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235498-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

L'avvenuto rilascio dell'autorizzazione che precede l'installazione di un impianto con emissioni atmosferiche - la cui mancanza integra gli estremi del reato previsto dal primo comma dell'art. 24 del d.P.R. 24 maggio 1998, n.203, ora sostituito dal comma primo dell'art. 279 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 - non esonera il titolare dall'obbligo di preventiva comunicazione dell'inizio dell'esercizio delle attività, così che la mancata comunicazione nei quindici giorni precedenti tale esercizio integra il reato previsto dal secondo comma dell'art.24 del citato d.P.R. n.203 del 1988, ora sostituito dal terzo comma dell'art. 279 del citato D.Lgs. n.152 del 2006.

Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 203 art. 24 com. 1 CORTE COST., DPR 24/05/1988 num. 203 art. 24 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 279 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 279 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)