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Sez. 1, Sentenza n. 13006 del 23/12/1997 (Rv. 511160 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - COMPETENZA (CONCILIATORE - PRETORE - PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - CAPO UFFICIO GIUDIZIARIO CHE HA DECISO LA CAUSA) | Valore - Svalutazione monetaria fino al deposito del ricorso - Cumulo oggettivo (art. 10, secondo comma, cod. proc. civ.) - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511160-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - COMPETENZA (CONCILIATORE - PRETORE - PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - CAPO UFFICIO GIUDIZIARIO CHE HA DECISO LA CAUSA)

Al fine di stabilire la competenza per valore del giudice adito (art. 14 cod. proc. civ.) in sede monitoria, la rivalutazione monetaria, per sua natura determinabile, concessa fino alla data del deposito del ricorso a titolo di "danni anteriori" - nella specie in base agli indici ISTAT - si cumula, ai sensi dell' art. 10, secondo comma, cod. proc. civ., con il capitale e gli interessi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)