Sez. 2, Sentenza n. 3103 del 31/03/1987 (Rv. 452198 - 01)
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO CONTIGUO - IN GENERE - ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DEL TERRENO OCCUPATO - SENTENZA COSTITUTIVA - NECESSITÀ.*
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO CONTIGUO - IN GENERE - ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DEL TERRENO OCCUPATO - SENTENZA COSTITUTIVA - NECESSITÀ.*
Il principio dell'accensione, sia in base all'art. 934 del vigente codice civile, sia in base all'art. 446 del cod. civ. del 1865, opera ipso iure al momento in cui la piantagione, costruzione od opera si incorpora al suolo, sicché la pronuncia del giudice al riguardo ha natura soltanto dichiarativa. Diversamente la cosiddetta accessione invertita, in base alla quale a colui che abbia in buona fede occupato con un proprio edificio una parte del suolo del vicino può essere attribuita, a determinate condizioni, la proprietà del terreno occupato (art. 938 del cod. civ. vigente e art. 452 del cod. civ. del 1865), non opera mai automaticamente, ma - salvo l'effetto della volontà delle parti interessate - è sempre pronunciata dal giudice, il quale, controllato il concorso delle necessarie condizioni di legge, emette sul punto sentenza di natura costitutiva. (V 941/85, mass n 439100; (V 2214/84, mass n 434254; (V 3112/82, mass n 421048; (V 6347/81, mass n 417140; (V 3015/80, mass n 406770; (V 6058/78, mass n 395873).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 938, Cod. Civ. Abrog. art. 446
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)