diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1240 del 02/02/1995 (Rv. 490224 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE | Prova liberatoria - Comportamento della vittima - Rilevanza.
Stato
decisa il 1995-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490224-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE

La prova liberatoria di cui all'art. 2054 cod.civ. da parte del conducente, nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le circostanze del caso concreto e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)