Sez. 3, Sentenza n. 2639 del 10/03/1998 (Rv. 513536 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - CONCORSO DEL DANNEGGIATO | Conducente vittima della scorrettezza altrui - Obbligo di attivarsi per evitare il danno - Sussistenza - Modalità.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - CONCORSO DEL DANNEGGIATO
Il generale principio di solidarietà, immanente nel nostro ordinamento (come si desume tra l'altro dagli artt. 2 Cost. 1175 e 1227 cod. civ.) impone anche al conducente che abbia in tutto rispettato le norme del codice della strada, dinanzi alla scorrettezza altrui, di attivarsi per evitare il sinistro, secondo l'ordinaria diligenza, cioè scegliendo la manovra che per il guidatore medio e con riferimento alla situazione concreta, valutata ex ante, appariva più idonea ad evitare ad attenuare il danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)