Sez. L, Sentenza n. 3146 del 14/03/1992 (Rv. 476270 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Caratteri del rapporto individuale - Rapporto del socio | Attività lavorativa del socio di una cooperativa di lavoro e produzione con riferimento all'oggetto sociale - Svolgimento nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato - Configurabilità - Necessità dell'accertamento dell'effettiva natura del rapporto nella controversia vertente sull'illegittimità del licenziamento - Esclusione per effetto della recedibilità "ad nutum" della società anteriormente alla legge n. 108 del 1990 - Inammissibilità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Caratteri del rapporto individuale - Rapporto del socio
L'attività lavorativa svolta dal socio di una cooperativa di lavoro e produzione non è sempre ricollegabile al rapporto societario, con conseguente assoluta esclusione della configurabilità di un rapporto di lavoro, atteso che le parti ben possono, nella loro autonomia negoziale, stabilire convenzionalmente che prestazioni lavorative del socio, pur se riferibili all'oggetto sociale, siano espletate nell' ambito di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, anziché in adempimento del contratto sociale. La necessità dell'accertamento (riservato al giudice del merito) dell'effettiva natura del rapporto nel cui ambito sono state svolte le prestazioni lavorative predette non è esclusa - nella controversia in cui il socio lavoratore abbia dedotto l'illegittimità del proprio licenziamento sia per la mancata contestazione di giusta causa o di giustificato motivo sia (ancorché non esplicitamente) per la natura disciplinare di esso - dalla circostanza che la società indicata come datrice di lavoro potesse, anteriormente alla legge n. 108 del 1990 ed in ragione del numero dei dipendenti occupati, recedere "ad nutum", dovendo tenersi conto, alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 427 del 1989, dell'applicabilità delle garanzie procedimentali, previste dai commi secondo e terzo dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, anche in ipotesi di licenziamenti per motivi disciplinari intimati da imprenditori con meno di sedici dipendenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST., Legge 11/05/1980 num. 108 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)